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di Avv. Francesco Foggia | 20 novembre 2011
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I circoli privati sono destinatari di una normativa semplificata per la loro costituzione, in quanto, essendo sostanzialmente delle associazioni, sono, come tali, riconosciute e tutelate dalla stessa Costituzione: presso le stesse, sarà possibile anche la somministrazione di cibi e bevande ai soci, dietro rilascio dell’apposita autorizzazione. Tuttavia, bisogna tener presente che l’attività di somministrazione, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci dello stesso circolo o di altro circoli facente parte della stessa organizzazione.
Non è consentita dalla legge, invece, la somministrazione rivolta ad un pubblico indiscriminato o quella effettuata ad un circolo non affiliato ad un ente riconosciuto (art. 3 d.P.R. 235/2001), in quanto tale attività rientra tra quelle contingentate dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.
Sono equiparati, ai fini delle sanzioni, tanto il gestire l’attività abusiva di somministrazione ai soci, quanto il consentire la somministrazione stessa ai non soci. La sanzione amministrativa è stata innalzata dall’art. 64 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che l’ha fissata da un minimo di €2.500 ad un massimo di €15.000. Alla sanzione amministrativa sopra indicata se ne può affiancare, sussistendone i requisiti, una di carattere penale per le dichiarazioni mendaci circa requisiti e presupposti per l’inizio attività, che prevede la reclusione da uno a tre anni, ove il fatto non costituisca più grave reato.
Tag: circoli privati, reato, ristorazione nei circoli privati, soci, somministrazione bevande in circoli privati
Categorie: Circoli privati, Licenza somministrazione cibi e bevande

2 Commenti
oggi, 07/09/2012, a seguito delle liberalizzazioni che hanno tolto il contingentamento, i circoli potrebbero somministrare anche al pubblico indiscriminato?
Autore del template: Marco Foggia
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